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LIVIGNO TERRITORIO FRANCO

Il comune di Livigno gode dello status di zona extradoganale, in forza della Legge 17 luglio 1910, n. 516 (GU n. 180 del 02/08/1910), ed è pertanto esente da alcune imposte, come ad esempio l'IVA. Questo status, comune anche alla vicina località engadinese di Samnaun, ha favorito lo sviluppo turistico a partire dalla fine degli anni Cinquanta. Le origini della zona franca risalgono alle speciali deroghe che la comunità locale riuscì ad ottenere, sin dal 1538 dalla Contea di Bormio, successivamente confermate da normative e convenzioni succedutesi nel corso dell'Ottocento e del Novecento.

I prezzi delle merci vendute a Livigno sono esenti IVA. Chi visita Livigno trova conveniente l'acquisto di tabacchi, zucchero e alcoolici, nonché merci di maggior pregio di cui occorre verificare la convenienza (profumi, orologi ecc.), le merci acquistate devono rimanere entro i limiti stabiliti dalle tabelle doganali. È pure conveniente il rifornimento di carburante: si noti che è possibile esportare solo il carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli medesimi (quindi si può fare un pieno senza limiti) oppure in taniche omologate aventi capienza non superiore a 10 litri, pena severe sanzioni.

La particolare situazione doganale ha creato una situazione anomala di "turismo commerciale" cioè di un rilevante trasferimento di persone che si spostano prevalentemente per acquistare a prezzi più favorevoli. Tale situazione è anche evidente nella alta densità, struttura e dimensione dei negozi.

L'originario principale motivo della nascita della zona franca era correlata all'isolamento che ha lungamente caratterizzato questa località; si pensi che sino all'inverno del 1952/53 (anno di avvio dell'apertura invernale del Passo del Foscagno) la comunità di Livigno rimaneva completamente priva di qualsiasi via di comunicazione con il resto del mondo per l'intero inverno, dalle prime nevicate autunnali fino allo scioglimento delle nevi nella primavera.



TABELLA MERCEOLOGICA

Tabacchi, alcol e bevande alcoliche
Quantitativi ammessi per acquisti effettuati all’esterno dell’Unione Europea

PRODOTTI DEL TABACCO

Sigarette: 200 pezzi
oppure
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno): 100 pezzi
oppure
Sigari: 50 pezzi
oppure
Tabacco da fumo: 250 gr.

ALCOL E BEVANDE ALCOLICHE

Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol. o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol. : 1 litro
oppure
Alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol. : 2 litri

ALTRE BEVANDE ALCOLICHE:

Vino tranquillo: 4 litri
Birra: 16 litri



I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella presente tabella.
Sono esentati dai dazi doganali, dall'IVA e dalle accise le merci che i viaggiatori portano con se, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore.
I viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, le soglie monetarie sopraindicate sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore.
Per quanto riguarda i carburanti, l'esenzione è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente la capacità massima di 10,00 litri.
Sono importazioni di natura non commerciale quelle che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura e quantità, alcun intento di carattere commerciale.